Art. 8.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza).

      1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano nazionale per la non

 

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autosufficienza, le seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti:

          a) attuazione dei LESNA e delle misure economiche di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4;

          b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;

          c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;

          d) sostegno alle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari addetti all'assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo e agevolazioni tariffarie;

          e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno;

          f) assistenza economica, ivi compresa l'erogazione degli assegni e delle indennità di cui all'articolo 4, comma 1.

      3. Alla programmazione e all'erogazione dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui al comma 2 provvedono i soggetti titolari in base alle leggi delle rispettive regioni e province autonome, nonché alle indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e dei rispettivi piani regionali.
      4. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le vigenti modalità di finanziamento delle prestazioni in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le persone definite non autosufficienti ai sensi dell'articolo 2.